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Circolare numero 37 del 3-3-2005.htm

  
  

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DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

 

DIREZIONE CENTRALE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

DIREZIONE CENTRALE FINANZA,

CONTABILITA’ E BILANCIO

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 3 Marzo 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 37

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e  Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

           Allegato 1

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Art. 1, comma 146 della legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005).

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese industriali operanti nel settore dell'indotto automobilistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Trattamento di cassa integrazione ordinaria del comparto dell’indotto automobilistico.

Monitoraggio del,limite massimo delle unità autorizzabili.

Modalità operative.

Istruzioni contabili.

 

Il comma 146 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 stabilisce che per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub fornitura di componenti di supporto o di servizio, a favore  di   imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi d i integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo della   integrazione   salariale ordinaria di cui all'art. 6, della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite  di   1.100 unità annue.

 

A)   IMPRESE DESTINATARIE E LORO CODIFICA

 

Per la individuazione del campo   di   applicazione della disposizione contenuta nel comma sopra riportato si rimanda alle disposizioni diramate nella circ. n. 43 del 9.3.2004, punto A).

 

B)   FINANZIAMENTO

 

Il finanziamento per la copertura della norma in esame  è a carico del bilancio dello Stato cap. 43/63 che stanzia 20.000.000  € in ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

C)   CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

 

La norma in argomento prevede la neutralizzazione dei periodi  fruiti d i CIGO nel 2003 e 2004 dalle imprese dell'indotto automobilistico ai fini del computo dei limiti temporali di intervento CIGO di cui all'art. 6 della legge 164/75 nel limite massimo d i 1.100 unità annue.

 

Tale limite è interpretato ritenendo che il legislatore con tale disposizione abbia voluto riferirsi ad unità/ore (e cioè 1.100 x 2.000 ore annue fruibili = 2.200.000 ore).

 

Esaurito  tale numero di ore fruibili le domande ulteriori che pervengono dalle aziende dell'indotto automobilistico ricadono, ai fini dei limiti temporali, nell'ambito della normativa generale di cui all'art. 6 della legge  164/75.

 

Per realizzare le finalità della norma in esame è quindi necessario eseguire un monitoraggio su tutte le aziende interessate ed istituire un polo di raccolta e di unificazione dei dati. Tale polo è stato individuato nella Sede Regionale del Piemonte.

 

D)   DOMANDE

 

Sul modulo di domanda le aziende dovranno specificare che la richiesta della CIGO riguarda i l comma 146 della legge 311/2004.

 

Poiché esiste un plafond annuo di ore (2.200.000) raggiunto i l quale le domande d i CIGO vanno esaminate tenendo conto degli ordinari limiti temporali d i cui all'art. 6 della legge 164/75, è necessario che le Sedi territorialmente competenti protocollino con data ed ora l'arrivo della domanda stessa.

 

E)    MONITORAGGIO

 

Al fine di verificare il raggiungimento del limite di 1.100 unità annue è essenziale che i dati delle ore richieste, distinte tra operai e impiegati, confluiscano presso la Direzione Regionale  del Piemonte, individuata come polo di raccolta delle informazioni necessarie al controllo del limite suddetto.

 

Del pari le Sedi dovranno comunicare alla Direzione Regionale sia la conferma delle ore autorizzate sia il numero delle ore respinte, in caso di negata o parziale autorizzazione, sempre distinte tra operai e impiegati.

 

Tale Sede Regionale terrà il conto delle ore autorizzate che rientrano a far parte delle 2.200.000 ore annue avendo cura di informare la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito nel momento in cui manchi il 10% delle 2.200.000 ore annue autorizzabili.

 

Infatti dopo tale data per le successive domande si dovrà tenere conto del limite temporale di cui all'art. 6 della legge 164/75.

 

La comunicazione delle ore deve essere fatta utilizzando e-mail indirizzata a: Carla Mazzarelli/8180/TO/INPS/IT.

 

La verifica andrà effettuata separatamente per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

F)    PROCEDURE INFORMATICHE

 

Le procedura informatiche sono state aggiornate per recepire il nuovo trattamento.

 

 Le fasi di acquisizione delle domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui quali le aziende dovranno indicare che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 146 dell’art. 1 della L30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005).

 

Il codice di intervento da utilizzare è  il Codice 143.

 

I codici evento compatibili sono i seguenti:

-         011  :  crisi temporanea di mercato

-         012 :   mancanza di ordini, commesse e lavoro

 

I periodi  interessati alla  richiesta devono essere compresi tra il 27.12.2004

e il 05.01.2008.

 

G)   MODALITA' OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE EX ART. 1 COMMA 146 DELLA LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005)

 

Per le operazioni di conguaglio delle integrazioni salariali di cui sopra, autorizzate  ai sensi dell’art. 1 comma 146 legge n. 311/2004,  le imprese opereranno come segue:

-   esporranno l’ammontare del trattamento CIG in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G832” avente il significato di “conguaglio CIG  ex art. 1, c. 146, L.311/2004,  soggetto al contributo addizionale;

-         indicheranno l’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “G833” avente il significato di  “conguaglio ANF ex art. 1, c 146,   L.311/2004” ;

-         esporranno l’importo del contributo addizionale sulle integrazioni salariali di cui trattasi,  nei quadri “B/C”  del modello DM10/2,  con il codice di nuova istituzione “E331” avente il significato “contributo addizionale su trattamenti CIG  ex art. 1, c. 146,  L 311//2004”. Nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.

 

H)    ISTRUZIONI CONTABILI

 

In considerazione del fatto che gli oneri connessi con i trattamenti di integrazione salariale di che trattasi sono posti a carico dello Stato come precisato al precedente punto B), gli stessi vengono rilevati nell’ambito della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” secondo le istruzioni di seguito indicate.

 

Gli importi per i trattamenti ordinari di integrazione salariale evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con il codice “G832”, secondo le modalità riportate al precedente punto G), devono essere imputati al conto GAU 30/175, se riferiti alla competenza dell’anno in corso, ovvero al conto GAU 30/115, se riferiti alla competenza degli anni precedenti.

 

Gli assegni per il nucleo familiare connessi ai suddetti trattamenti, evidenziati con il codice “G833”, devono essere imputati ai conti GAT 30/175, per la competenza dell’anno in corso, e GAT 30/115 se relativi alla competenza degli anni precedenti.

 

Per la rilevazione del contributo addizionale, relativo alle integrazioni salariali  in  argomento, indicato  con il codice “E331”,  sono  stati  istituiti  i

conti GAU 21/175, se di competenza dell’anno in corso e GAU 21/115, se di competenza degli anni precedenti.

 

Naturalmente i conti GAU 30/115, GAT 30/115 e GAU 21/115 dovranno essere imputati a partire dall’esercizio 2006.

 

In allegato si riportano i citati conti GAU 30/115, GAU 30/175, GAT 30/115, GAT 30/175, GAU 21/115 e GAU 21/175, tutti di nuova istituzione.

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

          Crecco

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Allegato

 

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/115

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, conguagliati con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

ANF CIG A LAV.AZ.CON DM ART.1 C.146 L.311/04-A.P.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAT 30/175

 

 

Denominazione completa

Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, conguagliati con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

ANF CIG A LAV.AZ.CON DM ART.1 C.146 L.311/04-A.C.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 21/115

 

 

Denominazione completa

Contributo addizionale sui trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, dovuto con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.ADDIZ.SU CIG AZ.DM ART.1 C.146 L.311/04-A.P.

 

 

 

               

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 21/175

 

 

Denominazione completa

Contributo addizionale sui trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, dovuto con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.ADDIZ.SU CIG AZ.DM ART.1 C.146 L.311/04-A.C.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 30/115

 

 

Denominazione completa

Trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, conguagliati con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

TRATT.CIG LAV.AZ.CON DM ART.1 C.146 L.311/04-A.P.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAU 30/175

 

 

Denominazione completa

Trattamenti ordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende industriali dell’indotto automobilistico in attuazione dell’art. 1, comma 146, della legge n. 311/2004, conguagliati con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

TRATT.CIG LAV.AZ.CON DM ART.1 C.146 L.311/04-A.C.